Art. 3.
(Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti).

      1. È istituita la Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominata «Fondazione», con sede in Roma, presso l'Altare della Patria. La Fondazione è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica ed è soggetta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Si applicano alla Fondazione, salvo quanto previsto dalla presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, le norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione.
      4. Sono organi della Fondazione:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il comitato scientifico;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      5. Fanno parte del consiglio di amministrazione della fondazione:

          a) il direttore generale degli Archivi di Stato che la presiede;

 

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          b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

          d) un rappresentante del Ministero della difesa;

          e) un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          g) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia;

          h) un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane;

          i) due rappresentanti della Confederazione italiana tra le associazioni combattentistiche e partigiane;

          l) un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

          m) un rappresentante dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

      6. La Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca e la documentazione delle vicende connesse ai crimini nazifascisti. A tale fine essa:

          a) acquisisce in copia, anche informatica, i documenti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché gli atti e i documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, istituita dalla legge 15 maggio 2003, n. 107;

          b) effettua e promuove ricerche, anche presso le pubbliche amministrazioni, nonché studi sulle vicende relative ai crimini nazifascisti;

          c) raccoglie documenti e testimonianze per i fini di cui alla lettera b);

 

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          d) promuove la collaborazione con le istituzioni culturali già attive sul piano della ricerca scientifica al fine di valorizzare le conoscenze acquisite e accrescerle con la documentazione disponibile;

          e) cura la realizzazione di banche dati informatiche delle documentazioni di cui alle lettere a), b) e c);

          f) cura la realizzazione dell'Anagrafe delle vittime e dell'Atlante delle stragi nazifasciste;

          g) costituisce una rete, utilizzando anche strumenti telematici, fra i luoghi della memoria e gli archivi dedicati alle stragi nazifasciste, valorizzando le iniziative locali;

          h) promuove ogni altra iniziativa utile alla conservazione e alla diffusione della memoria dei crimini nazifascisti.

      7. Le condizioni per la consultabilità dei documenti conservati in copia presso la Fondazione sono le medesime degli originali.
      8. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato, può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.
      9. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:

          a) il contributo ordinario dello Stato;

          b) eventuali contributi di soggetti pubblici e privati;

          c) eventuali redditi del suo patrimonio.

      10. Per la costituzione della Fondazione è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2006. Per il funzionamento della Fondazione è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa annua di 2 milioni di euro.
      11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2006 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito

 

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dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.